Questo articolo esplora la servitù di elettrodotto
La servitù prediale, disciplinata dall'art. 1027 del Codice Civile, si configura come un diritto reale di godimento che grava su un fondo (servente) a vantaggio di un altro (dominante) appartenente a diverso proprietario. Tale istituto, fondato sul principio di cooperazione fondiaria, mira a consentire l'utilizzo di un fondo per l'utilità di un altro, spesso in vista dell'interesse generale all'incremento della produzione.
Tra le diverse tipologie di servitù, quella di elettrodotto, regolata dall'art. 1056 c.c. e dal Regio Decreto n. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), riveste particolare rilevanza. Caratterizzata dalla sua natura coattiva, può essere imposta per legge al proprietario del fondo servente, anche contro la sua volontà, dietro corresponsione di un indennizzo.
Tale indennizzo, come stabilito dall'art. 123 del R.D. 1775/1933, deve tenere conto della diminuzione di valore del fondo servente, considerando sia il suolo che gli eventuali fabbricati. La giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, 23/02/2021, n.4839) ha precisato che il calcolo dell'indennità deve considerare anche il deprezzamento del fondo, parametrato al valore di mercato, con onere della prova a carico dell'interessato.
È opportuno sottolineare che la costituzione della servitù di elettrodotto, pur potendo essere imposta dal Giudice, può anche avvenire per volontà delle parti. In entrambi i casi, la servitù deve essere costituita mediante atto scritto e prevedere un indennizzo per il proprietario del fondo servente.
L'imposizione della servitù non determina la perdita di proprietà o di possesso del fondo servente, né l'esonero dagli oneri ad esso inerenti. Il proprietario, salvo diverse pattuizioni, può eseguire sul fondo innovazioni, costruzioni o impianti, anche se ciò comporta la rimozione o il collocamento diverso delle condutture (art. 122 R.D. 1775/1933).
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